di Cecilia Andreozzi, I F
“In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione”. È questo ciò che afferma il comma 3 dell’articolo 2 della bozza del decreto legge, dedicato completamente alla DaD (Didattica a distanza), il quale ha stabilito il passaggio da una fase propositiva ad una fase obbligatoria, lasciando comunque agli insegnanti la libertà di utilizzare gli strumenti e organizzare le proprie lezioni in autonomia in base alle proprie esigenze e soprattutto a quelle degli alunni. Oltre agli alunni, però, vi sono anche degli insegnanti, soprattutto precari con poco servizio alle spalle, che possono avere problemi di accesso alla rete, non essere in possesso di device o delle competenze minime per gestire le lezioni on line. Problematiche simili possono presentarsi anche all’interno delle famiglie, poiché non tutte, in particolare in alcune regioni italiane, possono permettersi e garantire ai propri figli gli strumenti necessari per effettuare la didattica a distanza ed è proprio per questo che è fondamentale una particolare attenzione da parte dello Stato.
Proprio a causa di queste problematiche le soluzioni proposte devono essere flessibili, rapide e non eccessivamente invasive e ciò deve essere garantito dai Dirigenti scolastici. Quando si parla di DaD, infatti, non si indica esclusivamente la videolezione, ma anche un’attività che gli studenti possano fare con una certa autonomia, guidati dai docenti, sentendosi gli alunni, in questo modo, seguiti con una certa regolarità. Molto discusse sono, inoltre, le modalità di valutazione che a causa dell’utilizzo della DaD dovranno necessariamente cambiare. Si parla perciò di valutazione formativa, cioè finalizzata a far vedere a ogni studente i suoi punti di forza e di debolezza, cercando forme alternative al tradizionale compito in classe o interrogazione. Inoltre si afferma che si potrà promuovere lo studente alla classe successiva anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque con un livello di apprendimento non consolidato. Per questi studenti sarà necessario predisporre strategia di recupero degli apprendimenti.
Sarà possibile bocciare nel caso in cui il consiglio di classe non sia in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno tranne se lo studente abbia avuto difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività che gli hanno impedito di prendere parte alle lezioni e l’eventuale decisione della bocciatura non potrà avvenire a maggioranza, ma all’unanimità. Infine per quanto riguarda gli esami di stato, tra le possibilità più accreditate troviamo quella di svolgere l’esame, ma con lo studente da solo in aula e collegato a distanza con la commissione. In ogni caso si dovrebbe partire da una tesina o comunque da un elaborato del candidato per poi spaziare su diversi argomenti con la commissione che è abilitata a interrogare a lungo per una verifica quanto più possibile idonea a giudicare al meglio l’alunno.